Con il termine aumento di capitale vengono raggruppate tutte quelle operazioni che implicano un incremento del capitale sociale di una società. Ciò avviene emettendo un certo numero di nuove azioni.
Questo incremento può portare o non portare ad un aumento parallelo delle risorse finanziarie a disposizione della società. Nel primo caso si parla di aumento di capitale a pagamento e le nuove azioni vengono cedute ai sottoscrittori in cambio di un versamento in contanti. Nel secondo caso invece si parla di aumento di capitale gratuito. Talvolta le due tipologie di aumento di capitale vengono realizzate congiuntamente dando vita agli aumenti di capitale misti.
Le finalità degli aumenti di capitale a pagamento consistono nel reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, invece di utilizzare l’indebitamento bancario oppure emettere un prestito obbligazionario. Le finalità degli aumenti di capitale gratuiti sono invece molteplici.
Secondo quanto previsto dal Codice Civile, gli aumenti di capitale devono essere deliberate solitamente dall’assemblea straordinaria e i titoli di nuova emissione devono obbligatoriamente essere offerti in prelazione ai vecchi azionisti in proporzione alle azioni possedute. Questa prelazione è nota come diritto di opzione e può essere esercitata entro trenta giorni, scaduti i quali i diritti non esercitati, possono essere offerti in borsa.
L’azionista di una società coinvolta in un aumento di capitale con diritto di opzione si troverà quindi a dover decidere se aderire o meno all’operazione proprio in base alle condizioni a cui il diritto di opzione può essere venduto a terzi e in base alle altre condizioni dell’aumento di capitale.
Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società quotate in mercati regolamentati Italiani o di altri paesi dell’Unione Europea. A differenza delle azioni privilegiate e di quelle ordinarie, le azioni di risparmio possono essere sia nominative che al portatore e sono totalmente prive del diritto di voto ma sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, principalmente per quanto riguarda la partecipazione agli utili societari e nel rimborso del capitale in sede di liquidazione della società.
Le azioni privilegiate sono titoli nominativi, come le azioni ordinarie, ed offrono all’azionista un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. L’entità di questo privilegio non è indicata dalla legge ma è lasciata alla determinazione da parte della società ed è indicata nello statuto. I possessori di azioni privilegiate hanno il diritto di ricevere i dividendi prima degli azionisti ordinari, subordinatamente alla soddisfazione degli azionisti di risparmio, fino al raggiungimento della percentuale di dividendo stabilita nello statuto.
La prelazione di cui godono gli azionisti privilegiati non comporta necessariamente una superiorità nella remunerazione: se gli utili della società, dopo aver soddisfatto i privilegi, lo consentono anche le azioni ordinarie potrebbero essere remunerate nella stessa misura delle azioni privilegiate. Il privilegio ha inoltre carattere cumulativo e, se la società non è in grado di distribuire dividendi oppure non voglia distribuirli, l’azionista privilegiato ha il diritto di cumulare i dividendi non percepiti e riscuoterli successivamente.
Il vantaggio patrimoniale delle azioni privilegiate comporta però un Leggi il resto di questo articolo »
Daremo adesso uno sguardo alle principali categorie di azioni: sono le azioni ordinarie, le azioni privilegiate e le azioni di risparmio. Vediamone le principali caratteristiche:
Le azioni ordinarie
Le azioni ordinarie sono la categoria di titoli più completa in quanto incorporano tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. Esse conferiscono il potere di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e sono nominative, risultano quindi sempre intestate ad una persona fisica o giuridica registrata sul libro dei soci.
Danno diritto alla remunerazione sotto forma di dividendo e al rimborso del capitale in caso di liquidazione della società: in entrambi i casi però gli azionisti ordinari vengono soddisfatti solo dopo aver remunerato altre categorie di azioni della società che godono di privilegi di natura patrimoniale (azioni privilegiate e azioni di risparmio).
L’azione è un titolo che rappresenta una quota del capitale sociale della società emittente ed esprime quindi la misura della partecipazione del socio al capitale di rischio dell’impresa.
Secondo quanto previsto dal codice civile (art. 2348), tutte le azioni devono essere emesse con uguale valore nominale e moltiplicando il numero totale delle azioni in circolazione per il loro valore nominale si ottiene l’ammontare del capitale sociale.
A differenza dei titoli di debito, che prevedono di solito una remunerazione periodica e il rimborso del capitale a scadenza, le azioni sono dei “titoli a reddito variabile”.
Il reddito percepito dall’investimento azionario assume la forma di dividendo e dipende dal conseguimento di utili e dalla decisione della società di distribuirli.
Il possesso di un titolo azionario, conferendo lo status di socio, comporta anche l’assunzione di diritti amministrativi (diritto di voto, di partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria, diritto di informazione, diritto di convocare l’assemblea e di denunciare irregolarità commesse dagli amministratori o dai sindaci), patrimoniali (diritto agli utili e a una quota del patriomonio netto risultante dalla liquidazione), e di natura mista (diritto d’opzione, diritto di assegnazione e diritto di recesso).
L’obbligazione invece è un titolo di debito che incorpora un rapporto di tipo creditizio fra l’emittente e l’investitore. Attraverso l’acquisto di una obbligazione, un risparmiatore eroga un finanziamento al soggetto prenditore e ottiene la promessa di una remunerazione di entità predefinita. Proprio per questo le obbligazioni fanno parte dei cosiddetti “titoli a reddito fisso”. La remunerazione può essere fissa (l’investitore conosce a priori l’entità esatta dei flussi di cassa che riceverà) oppure variabile (ancorata ad uno o più parametri di mercato su cui saranno definiti i flussi di cassa che riceverà).
Per offerta pubblica di acquisto (OPA) o di scambio (OPE) si intende “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari”.
Possono essere volontarie o obbligatorie, amichevoli o ostili, parziali o totalitarie.
La legislazione italiana, al pari di molti altri ordinamenti europei, prevede in alcune ipotesi l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto. Più in particolare, le fattispecie previste dal Testo Unico della Finanza sono due:
- l’offerta pubblica di acquisto totalitaria
- l’offerta pubblica di acquisto residuale
L’offerta pubblica di acquisto totalitaria
L’articolo 106 del TUIF stabilisce che “Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30 per cento promuove un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie”. E’ quindi stabilita una soglia fissa al cui superamento scatta l’obbligo di OPA totalitaria e, oltre a stabilire l’obbligo di lancio dell’OPA, il legislatore fissa anche alcuni importanti requisiti che l’operazione deve rispettare:
- l’offerta deve essere promossa entro 30 giorni
- il prezzo offerto non può essere inferiore alla media aritmetica fra la quotazione media ponderata di mercato del titolo negli ultimi 12 mesi e il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni ordinarie.
Nella soglia del 30% si tiene conto anche Leggi il resto di questo articolo »
L’opzione o Options è uno strumento finanziario tel tipo Derivato; è un contratto che conferisce all’acquirente la facoltà, ma non l’obbligo, di comprare o vendere un certo bene o un’attività finanziaria sottostante ad un prezzo prefissato (detto prezzo di esercizio o strike price) ad una certa scadenza o entro la stessa, previo pagamento di un premio.
Solo chi compra può esercitare l’opzione mentre chi vende può solo subire l’opzione.
Il contratto con cui l’acquirente dispone del diritto di comprare l’attività sottostante prende il nome di call option mentre quello con cui l’acquirente ottiene la facoltà di vendere il bene prende il nome di put option.
Il vantaggio dell’opzione è il fatto di essere una facoltà e non un impegno: chi compra una opzione call è un “rialzista cauto” (non convinto) altrimenti avrebbe comprato un future (“rialzista convinto”). Stesso discorso per quanto riguarda l’opzione put, la compra il “ribassista cauto”.
Le opzioni vengono spesso utilizzate, oltre che per speculazione, per hedging (copertura).
A seconda del tipo di scadenza, l’opzione è di tipo Americano se la facoltà è esercitabile in qualsiasi momento compreso fra l’acquisto dell’opzione e la sua scadenza; di tipo Europeo se prevede l’esercizio della facoltà solo a scadenza.
Chi compra l’opzione, alla scadenza, decide se esercitare o abbandonare l’opzione sulla base di una valutazione che viene fatta confrontando il prezzo d’esercizio dell’opzione con il prezzo corrente dell’attività sottostante nel giorno della scadenza.
La Borsa Italiana rinnova i nomi e le composizioni dei propri indici, adeguandosi allo standard FTSE dal 1 Giugno 2009. Lo standard FTSE (leader mondiale nella gestione degli indici azionari) è utilizzato oramai da tutti gli investitori internazionali ed il passaggio era oramai d’obbligo anche a seguito della fusione tra la Borsa di Milano ed il London Stock Exchange. Il metodo si basa su una rappresentazione dei settori di mercato secondo la classificazione Industry Classification Benchmark ICB e pone dei paletti ben precisi:
- Un filtro per la liquidità
- Ogni società quotata può includere in un indice soltanto una tipologia di azione
- No alle azioni estere (con alcune eccezioni)
- Livello minimo di flottante
Ma vediamo nel dettaglio come cambieranno gli indici già conosciuti:
- FTSE MIB - era: S&P/MIB - 40 azioni delle società più grandi per capitalizzazione e liquidità
- FTSE Italia Mid Cap - era: Midex - 60 azioni (erano 30) a media/alta capitalizzazione
- FTSE Italia Small Cap - nuovo - 150 azioni a bassa capitalizzazione
- FTSE Italia All Share - era: Mibtel - 250 azioni All Share (erano 275 nel Mibtel), circa il 95% dell’intero paniere, ovvero è costituito dalla somma dei 3 indici precedenti
- FTSE Italia Settoriali - era: MIB settoriale - 66 indici di comparti specifici secondo lo standard ICB
- FTSE Italia MIB Storico - era: MIB Storico
- FTSE Italia Micro Cap - nuovo - 25 titoli a capitalizzazione molto bassa, che non rientrano nei criteri FTSE
- FTSE Italia Star - era: All Stars - 75 titoli, indice invariato
Non poche sono le perplessità da parte di molti trader su questo cambiamento: il rischio che viene paventato soprattutto da chi fa molto trading online è quello della perdita degli andamenti storici, sui quali in molti basano le proprie analisi tecniche. In pratica ci sarà continuità solo tra gli indici FTSE MIB ed il “vecchio” S&P MIB, il quale tuttavia è a sua volta di introduzione relativamente recente.
Vediamo infine l’ultima fase delle sedute di Borsa: dopo l’asta di apertura e la negoziazione, la giornata di contrattazione alla Borsa si conclude con una seconda asta a chiamata, il cui svolgimento è analogo a quello dell’asta di apertura. Questa asta prende il nome di Asta di chiusura.
Lo scopo di tale fase è quello di una sorta di “sintesi” della giornata.
Al termine dell’apertura normalmente ha inizio la negoziazione continua. Nel corso della fase di negoziazione continua, l’oscillazione dei prezzi è sottoposta ad alcuni limiti mirati ad assicurare l’ordinato svolgimento delle contrattazioni; tali limiti si riferiscono:
- alla massima variazione di prezzo dei contratti rispetto al prezzo dell’asta di apertura o, più correttamente, rispetto al cosiddetto prezzo di controllo: +/- 10%
- alla massima variazione di prezzo fra due contratti consecutivi: +/- 5%
Nel caso in cui si abbia uno sforamento di questi limiti, le negoziazioni vengono automaticamente e temporaneamente sospese; la durata di sospensione è minima, 5 minuti, ma può essere protratta. La società di gestione del mercato gode di grande libertà operativa potendo sospendere o ripristinare le negoziazioni per interi mercati, singoli strumenti finanziari, e così via.