Ecco alcune casistiche nel caso in cui si ponga il problema di voler passare l’assicurazione da autocarro ad autovettura.
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Come fare per passare l’assicurazione da autocarro a autovettura
Nel caso in cui si sia possessori di un’auto “autocarro“, del quale si è in possesso dell’attestato di rischio con CU 7 e si voglia cedere l’autocarro per acquistare una nuova auto, cosa accade? Si può trasferire l’assicurazione da autocarro ad autovettura mantenendo la classe di merito finora maturata o si tornerà in 14esima?
Sull’attestato di rischio non è indicata la tipologia di vettura ma solo la targa veicolo attuale.
I dubbi sono fondati, in quanto non sarà possibile il passaggio della polizza. L’attestato di rischio, a seguito di vendita del veicolo, è riutilizzabile soltanto su un altro veicolo della medesima tipologia.
Autovetture ed autocarri sono tipologie diverse e dunque gli attestati non sono interscambiabili. La considerazione sul fatto che sull’attestato non vi sia la dicitura autocarro non aiuta, in quanto la tipologia di veicolo è comunque registrata nel database centralizzato.
E’ possibile provare e vedere cosa succede, male che vada si ritornerà in classe CU 14: l’unica cosa è sperare che nel frattempo non si incorra in un malaugurato sinistro costoso, dato che l’assicurazione potrebbe appellarsi a questo per non pagare.
Se non se ne accorgono, già al primo rinnovo si potrebbe avere la buona certezza di averla fatta franca. In tal caso il consiglio è quello di assicurarla presso altra compagnia.
Scade l’assicurazione per il passaggio da autocarro ad auto?
Nel caso in cui si sia trasformato l’autocarro in auto a uso privato, e la targa è la stessa, libretto circolazione nuovo, l’assicurazione che scade è valida?
Purtroppo no, in quanto è appunto variata la tipologia di veicolo. Sarà necessario ripartire dalla CU 14 oppure applicare la legge Bersani con un’altra auto familiare.
Un caso particolare di auto promiscua
Nel caso in cui si sia acquistato un’auto, venduta come promiscua, e non si sia controllato subito il libretto e si scopre tramite preventivo da assicurazione che era un autocarro per trasporto di cose/uso proprio?
Di conseguenza non sarà possibile usufruire della legge Bersani in quanto il mezzo non è della stessa categoria di quello della famiglia di provenienza e quindi si partirebbe di nuovo in CU 14.
E’ possibile fare qualcosa per restituire l’auto e riavere il denaro in quanto non informati sull’utilizzo dell’autocarro e sui conseguenti rischi per un utilizzo non legale (esempio trasporto bimbi o fidanzata o rimozione divisorio posti a sedere/baule)?
Nel caso non si possa fare nulla, è possibile fare un’assicurazione temporanea o di 6 mesi anche in classe CU14 e in questo tempo fare la conversione ad autovettura per usufruire poi della legge Bersani con l’autovettura di famiglia?
A regola l’auto non si potrà dare indietro.
L’assicurazione va fatta annuale, ma è possibile riavere indietro la parte di premio non goduta quando si reimmatricola il veicolo. Passare da autocarro ad autovettura non sempre è semplice. Un’ autovettura in classe 1 con legge Bersani ad un autocarro in classe 14, non c’è molta differenza di prezzo di polizza!
Come fare per passare la classe di merito da auto a camper
Il titolare di un automobile Fiat Scudo (con relativa polizza intestata) intende modificare da autovettura ad autocaravan, con nuovo libretto. Secondo l’assicuratore dovrebbe sottoscrivere una nuova polizza nella categoria “camper” e l’attuale classe di merito sull’autovettura (è in 1° classe) verrebbe mantenuta per 5 anni, dopodiché andrebbe persa.
In famiglia hanno anche una seconda automobile con relativa polizza intestata alla moglie (sempre in 1° classe). Può entro il limite dei cinque anni co-intestare la vettura a nome di entrambi, oppure sostituirla con un’altra co-intestata per poter co-intestare la polizza e non ritrovarsi dopo i cinque anni, qualora decidesse di tornare a guidare una vettura anziché un camper, a partire dalla classe di merito più alta?
Si conferma tutto quanto detto dalla compagnia. Il camper è una tipologia di veicolo diversa dall’autoveicolo e dunque deve avere una storia assicurativa a sé stante: sarà necessario ripartire dalla classe 14, ma non dovrebbe essere un problema, stante le tariffe basse per i camper (presso le compagnie specializzate).
Veniamo al quesito. Cointestare il veicolo della moglie non risolverà la situazione. Per prima cosa, non sarà possibile “integrare” le due polizze in un unico veicolo, in ogni caso, ammesso che fosse possibile, avrebbero sempre e comunque 1 sola polizza, da poter usare su 1 solo veicolo.
Esattamente come perdere la classe. Un trucchetto potrebbe essere questo: a ridosso della scadenza dei 5 anni, fare una voltura dell’auto della moglie a nome del soggetto e attivare la polizza a nome del soggetto. Così avranno altri 5 anni di validità dell’attestato della moglie, sospeso… certo. Si ritroveranno a pagare una voltura ogni 5 anni, ma non ci sono altri modi per mantenere la classe.